Ecco il testo dell’ordinanza emessa la notte scorsa

Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del “caso indice” in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l’estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:

  1. Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
  2. Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
  3. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
  4. Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
  5. Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

  1. Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
  8. Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
  9. Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus  COVID 19;
  10. Evitare tutti i contatti ravvicinati;
  11. Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le RSA per non autosufficienti devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.

5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale;

6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;

7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

Art. 2

(Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Copia del Decreto è trasmessa ai Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Padova, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Il Ministro della Salute  Roberto Speranza