Il sindaco di Venezia ha firmato questa mattina l’ordinanza con la quale vengono disposte le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare. Il provvedimento prende le mosse dal “Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella regione del Veneto (PRZV)” e dal Piano annuale per il controllo dei vettori dell’Ulss 3 Serenissima con l’obiettivo di provvedere alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni utili a limitare la diffusione delle malattie virali (arbovirosi) trasmesse da questi insetti, in particolare la zanzara tigre e la zanzara comune.
Fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori – viene sottolineato – l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Si rende quindi necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi, attività che il Comune di Venezia, attraverso Veritas – svolge nelle aree pubbliche di propria competenza.
“L’Amministrazione ha già avviato una campagna di sensibilizzazione – ha rimarcato l’assessore all’Ambiente – L’obiettivo è la prevenzione, perché le punture delle zanzare non sono solo un fastidio, ma possono essere anche veicolo di malattie quali west nile e dengue. Comune e Veritas fanno la propria parte trattando con prodotti larvicidi le 50 mila caditoie in terraferma e le 20 mila del centro storico, comprese quelle nei parchi e nei giardini scolastici e circa 200 km di fossati di pertinenza. Ma le aree private sono ben il 70% della superficie del nostro territorio e serve la cooperazione di tutti. Per questo abbiamo attivato una campagna di distribuzione gratuita di prodotti antilarvali fino ad esaurimento scorte. Come è noto, infatti, le zanzare si riproducono in qualsiasi contesto in cui vi siano anche piccole raccolte di acqua. E’ prevista la distribuzione di una confezione per unità immobiliare indipendente o una a condominio nella figura dell’amministratore o di un suo delegato. Si tratta in ogni caso di prodotti facilmente acquistabili nei negozi e non costosi”.
Sulla base del “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025”, che individua i principali interventi da attuare, suddividendoli in comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto, vaccinazioni e raccomandazioni, il provvedimento dispone alcune raccomandazioni rivolte a tutti i cittadini, e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza.
In particolare è fondamentale:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; oppure provvedere alla loro chiusura con rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.
4. la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, si consiglia di procedere alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, di cantiere, nei bidoni, nei pneumatici e in altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti indicati, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. I sottovasi devono anch’essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
10. i gestori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
L’ordinanza prevede inoltre che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria, e dispone che il proprietario debba comunicare al Comune (almeno 48 ore prima), l’installazione e uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare, (adulticidi e prodotti insetto-repellenti).