Per prevenire e contrastare episodi di spaccio di stupefacenti è limitato l’uso di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita in alcune aree del centro di Mestre.
Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro nella quale si specifica che la zona interessata è individuata nel Rione Piave. In particolare, si legge, “è vietato l’utilizzo dei monopattini elettrici e dei velocipedi elettrici (o a ‘pedalata assistita’ o comunque denominati) alle persone non residenti nel Comune di Venezia, non dedite a funzioni lavorative presso uffici, negozi ed attività presenti all’interno del comune di Venezia e non frequentanti scuole di ogni ordine e grado all’interno del comune di Venezia”.
Nel dettaglio le strade interessate sono via Trento, via Podgora, via Monte Nero, via Piraghetto (compreso il parco pubblico comunale), via Fiume, via Trentin, via Monte Grappa, via Monte Cengio, via Miranese, via Carducci, via Cappuccina, via Tasso, via Aleardi, via Bembo, via Parini, via Gozzi, Strada dei Ronchi, Viale Stazione.
La misura, si spiega nel testo, arriva dopo che “le costanti attività di osservazione della Polizia Locale di Venezia e delle forze di polizia dello Stato hanno dimostrato come soggetti stabilmente dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzino il monopattino elettrico come mezzo di trasporto individuale assolutamente prodromico alla realizzazione dei propri piani criminali”. I mezzi, si legge ancora, vengono usati sia per la vendita di stupefacenti che per il trasporto e la fuga.
L’ordinanza stabilisce inoltre che i divieti valgono anche nel sottopasso ciclopedonale che collega via Dante a via Rizzardi e nell’area compresa tra la stessa via Rizzardi, Piazzale Giovannacci e via Ulloa, a Marghera.
Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge, l’ordinanza prevede anche il sequestro cautelare del mezzo. I monopattini e le bici sequestrati, si prosegue, “se di proprietà di aziende operanti nel settore della mobilità pubblica con Comune di Venezia con noleggio telematico del mezzo”, rientreranno nella disponibilità delle stesse aziende dopo che queste ultime avranno dimostrato “di avere provveduto all’interdizione dell’utente autore della violazione”. Il provvedimento ha validità per 90 giorni a partire dalla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.