E’ stato presentato nel pomeriggio, a Ca’ Farsetti, il nuovo regolamento del commercio nel Centro storico di Venezia.
Le misure, volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro, sono contenute in una delibera illustrata dall’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, e saranno sottoposte al voto del Consiglio comunale.
“Con questo provvedimento vogliamo cambiare faccia alla città per quanto riguarda il commercio – ha spiegato Costalonga – Il nostro obiettivo è contrastare la vendita di ‘paccottiglia’ e bloccare quelle attività che aprono e chiudono in continuazione, alimentando furbescamente l’evasione fiscale e facendo concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole. Bisogna invece tutelare gli artigiani e i commercianti veri, che portano avanti sapere, storia e tradizioni secolari della città.
Abbiamo lavorato a lungo su questa delibera – ha proseguito l’assessore – seguendo uno schema, quello dell’intesa tra Comune, Regione e Sovrintendenza, già applicato negli anni scorsi con l’adozione di misure quali il blocco di take away o le regole sulla somministrazione assistita. I pilastri di questo nuovo regolamento sono due:
– i flussi e gli immobili vincolati dalla Soprintendenza.
– I locali che si affacciano nelle zone di maggior flusso o nei palazzi vincolati, potranno perciò aprire solo se fanno parte di determinate categorie merceologiche.
Devo ringraziare il sindaco Brugnaro, che mi ha sempre sostenuto sin dall’inizio del mio mandato, l’assessore Pesce e il comandante della Polizia locale Agostini, che hanno contribuito aggiornando la valutazione dei flussi del 2014, l’avvocato Chiaia e i tecnici del Settore Commercio il cui lavoro è stato fondamentale. La delibera ora dovrà essere votata dal Consiglio comunale. Poi servirà un accordo con Regione e Sovrintendenza. Spero che la sua approvazione arrivi in tempi rapidi – ha concluso Costalonga – e mi piacerebbe che i risultati di questo nuovo regolamento si possano vedere già entro la fine della legislatura”.
Il nuovo regolamento non ha precedenti in Italia, come ha sottolineato l’avvocato Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell’Area legale del Comune di Venezia: “E’ il primo caso nazionale di limite alle vendite rispetto al vincolo culturale di un immobile”.
“Con riferimento alle peculiarità uniche su scala mondiale della Città antica di Venezia, il Comune è chiamato alla temperata tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale della Città Antica – si legge nella delibera – anche in considerazione della necessità di presidiare lo sviluppo dei flussi turistici e il conseguente rischio di far perdere alla Città antica la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale, la loro tradizionale capacità di integrarsi con il contesto urbano e dei rapporti socio-economici, anche in termini di compatibilità con le caratteristiche di pregio culturale dei compendi che le ospitano”.
Facendo riferimento al Piano Regolatore che delinea le possibili trasformazioni fisiche e funzionali del centro storico e le destinazioni d’uso compatibili delle unità edilizie coinvolte, la delibera richiama gli obiettivi prioritari quali “la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città Antica e quindi la tutela dell’identità socio-culturale dell’insediamento veneziano, assicurando continuità al rapporto tradizionale della popolazione insediata con l’ambiente lagunare e ai connotati impressi nella città antica durante il corso della storia, come condizioni della sua qualità e della sua positiva fruizione”. Nel provvedimento, passato oggi al vaglio della Giunta comunale, si sottolinea che “appare urgente una generale lotta al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell’immagine e dell’identità storico-architettonica della città”.
Nello specifico, la delibera prevede che negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a vincolo culturale e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco con le medesime peculiarità:
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l’insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione, ecc.; consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l’apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l’Area Marciana e l’Area Realtina:
– commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
– librerie;
– gallerie d’arte e antiquari;
– arredamento e design;
– commercio e restauro di oggetti d’arte, cose antiche o articoli d’antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
– artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto); nonché l’apertura di negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti classificati con i codici Ateco in allegato - non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse.
La delibera consente eventuali nuove aperture o trasferimenti nel caso in cui tali interventi siano già in corso a seguito di opere edilizie o di adeguamenti igienico-sanitari già autorizzati, in quanto segnalati o comunicati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Alle fattispecie di cui al punto 1, comprensive della vendita di prodotti è applicabile l’art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29/12/2012 n. 50 e, conseguentemente, l’obbligo, per il Comune, di disporre l’immediata chiusura dell’attività nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da 2.500 a 15 mila euro.
Per le attività già esistenti nelle aree (in allegato la planimetria) si applicano le misure di adeguamento dell’impatto estetico/visivo dell’esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste con la deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2019 per l’Area Marciana e l’Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l’immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate e che dovranno essere attuate entro sei mesi dal raggiungimento dell’Intesa con la Regione.
Nel provvedimento è contenuta inoltre la proroga ai divieti e limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, fino alla scadenza del presente provvedimento, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città antica.
Viene poi dato mandato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di conformarsi a quanto sopra disposto emanando tutti gli atti di competenza al fine di garantire l’effettività delle misure adottate con la presente deliberazione e di avviare il procedimento finalizzato al raggiungimento dell’Intesa con la Regione, sentito il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna come previsto dall’articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016.