La pronuncia della Corte Costituzionale che ha rigettato il ricorso della Regione Veneto ha fatto passare alcune notti insonni ad ogni paladino della Libertà di Scelta, come Daniele Trabucco. Giurista esperto in Diritto Costituzionale, il dott. Trabucco è stato relatore al Convegno “Decreto Vaccini: Conoscere per Scegliere” dello scorso novembre al Teatro Comunale “Falcone e Borsellino” di Limena.

E ci ha spiegato perché e per come, dopo la sentenza di rigetto della Consulta, la partita sulla legge Lorenzin non sia affatto chiusa. A questo punto è doverosa subito una premessa che chiama in causa una fake news circolata su moltissime fonti d’informazione nazionale, dalla quale noi di Notizieplus.it e Saluteplus.eu teniamo a discostarci: e cioè che La Corte avrebbe dichiarato illegittima la legge. FALSO!!

Chiunque, infatti, vanti un minimo di infarinatura di diritto pubblico e costituzionale, sa perfettamente che le pronunce di rigetto non equivalgono sentenze di conformità a costituzione della legge impugnata: si limitano infatti a dichiarare infondata la questione presentata in relazione ai parametri chiamati in causa. Come vedremo tra poche righe, la partita infatti era già persa sul piano tecnico in quanto era stata invocata una competenza che la Costituzione NON assegna alla Regione. Fermo restando che, dal punto di vista invece politico, in quel momento di urgenza la Regione non poteva fare altro.

I MOTIVI DEL RIGETTO
Secondo Trabucco il Ricorso del Veneto era un atto perdente in partenza già sul piano tecnico. La Regione, infatti, può impugnare davanti alla Corte Costituzionale una Legge dello Stato in forza non di qualsiasi profilo di contrasto con la Costituzione, ma esclusivamente qualora la fonte statale chiamata in causa abbia invaso la competenza che la Costituzione riserva alle Regioni Ordinarie. Ora, dove sta il limite tecnico del ricorso così formulato? Sta nel fatto che la determinazione della obbligatorietà dei vaccini, il tipo di vaccini e il numero dei vaccini sono tre profili che non rientrano nelle competenze regionali, in alcuna misura. In buona sostanza, la Regione aveva detto Tu Stato utilizzi la forma del Decreto Legge invadendo la mia sfera di competenza nella Tutela della Salute. Ma nella Tutela della Salute, tu Stato hai competenza solo per dettare la normativa generale, mentre il dettaglio spetta a me”.
[ricordiamo che l’art. 117 della Costituzione Italiana, indicante la distinzione delle competenze, al comma 3 spiega le competenze a materia concorrente, cioè quelle su cui lo Stato detta le direttive generali, mentre la Regione può disciplinare il dettaglio].

La Consulta ha dato torto a questa interpretazione della Regione, dichiarando il ricorso infondato IN BASE AI PARAMETRI indicati dalla Regione: ossia ha sottolineato che i vaccini non rientrano nella Tutela della Salute, e che conseguentemente non c’è stata alcuna invasione della sfera di competenza regionale. I vaccini, però, rientrano in un’altra disciplina, cioè i livelli essenziali delle prestazioni. Insomma: i vaccini, il numero di essi, la previsione di obbligatorietà E’ COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO, poiché la Costituzione all’art 117 affida alla legislazione ESCLUSIVA statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In definitiva lo Stato, secondo la Corte, giudice di legittimità costituzionale, ha esercitato una competenza che la Costituzione riserva alla potestà esclusiva statale. ECCO IL MOTIVO PRINCIPALE DEL RIGETTO DEL RICORSO.

Ora, è possibile trovare dei profili che consentano di riportare la legge davanti al giudice della legittimita’ costituzionale? Può la Regione Veneto nuovamente ricorrere? La risposta è sì, ad una condizione: NON giocare la partita sul piano della mera OBBLIGATORIETA’.

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PRIMO PROFILO.
La Costituzione Italiana prevede che la via dell’imposizione terapeutica vada percorsa esclusivamente con lo strumento della legge formale, ordinaria. Quindi non un decreto e nemmeno la sua legge di conversione. Perché soltanto una legge ordinaria, nata e approvata in parlamento, può garantire la composizione e il bilanciamento di tutti gli interessi. Ora, secondo Trabucco sussiste una violazione della riserva di legge formale che la Costituzione prevede: e cioè solo una legge formale, discussa fin dal principio dal parlamento (quindi non meramente chiamata a convertire o meno una norma che nella sua sostanza era già stata plasmata dal governo), può offrire la doverosa combinazione di riflessione da parte dell’opinione pubblica / ponderazione dei partiti politici rappresentati in parlamento / bilanciamento e composizione dei contrapposti interessi in gioco: l’imposizione del trattamento sanitario e la tutela della liberta’ della salute.

SECONDO PROFILO.
In estate il Presidente del Consiglio Gentiloni aveva dichiarato che il Decreto Lorenzin veniva promulgato non in forza di uno stato di emergenza, bensì per uno stato di preoccupazione. Ora, se c’è mera preoccupazione ma non reale stato di emergenza, diventa tautologico che manchino quei presupposti di straordinarietà, urgenza e necessità che legittimano il Governo alla decretazione. Una carenza di presupposti che nemmeno la legge conversione del Decreto può sanare: se i presupposti giustificativi mancano ab origine, infatti, significa il Decreto Legge mancava di legittimità… E la legge di conversione è illegittima di conseguenza. Inoltre, il Decreto Legge, essendo promulgato da un Governo per intervenire in una situazione appunta straordinaria, con urgenza e necessità, deve spiegare effetti che poi siano calmierabili, anzi eventualmente fin reversibili dalla successiva legge di conversione. Ma in questo caso non è così: gli effetti della vaccinazione, fino a prova contraria, sono scientificamente irreversibili ed ecco che anche qui il Decreto Legge, e a cascata la successiva Legge di Conversione, si mostrano, secondo Trabucco,  illegittimi.

TERZO PROFILO.
Secondo la Corte Costituzionale, la dimensione collettiva Tutela della Salute, declinata nell’art. 32 della nostra Carta, ha la possibilità di influenzare tutti gli altri diritti. Il problema però risiede nel fatto che la Tutela della Salute Collettiva, come già ci aveva spiegato l’avv. Patrizia Rech nel nostro convegno del 3 settembre, deve rispettare la Tutela della Salute Individuale. Ecco che qui si riaggancia il dott. Trabucco, spiegando che una legge che imponga un eventuale trattamento sanitario deve contemperare i due interessi in questione, consentendo sostanzialmente una modalità per verificare che i vaccini obbligatori non mettano a repentaglio la salute individuale. Insomma, sotto questo terzo ed ultimo profilo, l’obbligatorietà, per quanto in sé legittima, non consente un sufficiente dialogo tra l’utenza e le ASL.

Quanto esposto, in estrema sintesi, dal grande esperto di Ius Costituzionale Daniele Trabucco ci impone dunque una riflessione di carattere tecnico e giuridico. Oltre a quella di natura etica che invece ci suggerisce la domanda che lui invece pone come genitore: “Vogliamo davvero che usino i nostri figli come cavie?”