Anche quest’anno il Comune di Mirano ha adottato una serie di disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento da polveri sottili (Pm10, Pm2.5 e simili) che, nel periodo invernale, tipicamente tende a salire.
L’ordinanza
Con l’ordinanza sindacale n. 110/2024 “Adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025”, si riattivano i provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all’esercizio degli impianti di riscaldamento già adottati l’anno scorso.
A chi è diretta
Le disposizioni danno attuazione al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dalle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per l’applicazione di modalità comuni a tutta la Pianura Padana, volte all’adozione di limitazioni e divieti, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di Pm10: trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura.
Sono dirette a tutta la cittadinanza, alle ditte, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio.
Misure in vigore
Nell’ordinanza n. 110/2024 (scaricabile dal sito comunale) si trovano in dettaglio le misure in vigore dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025:
- Limitazioni impianti termici, combustioni all’aperto e spandimento liquami.
In sintesi con livello di allerta 0 “verde”: limite di 17° C (+ 2 di tolleranza) per il riscaldamento di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; limite di 19° C per tutti gli altri edifici. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016), con l’eccezione della possibilità di utilizzo in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo. Divieto di combustione all’aperto, in ambito agricolo e di cantiere.
Con livello 1 “arancio” il limite per il riscaldamento degli edifici non industriali e artigianali scende a 18° C, il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse che non rispettano i valori per la classe 4 stelle e divieto di spandimento liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025.
Con livello 2 “rosso” anche obbligo di interramento concimi a base di urea entro 24 ore. - Limitazioni al traffico veicolare sul territorio comunale ricadente all’interno del perimetro individuato nella planimetria allegata all’ordinanza.
In sintesi: nel livello di allerta 0 “verde”, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, è vietata la circolazione per: i ciclomotori e motocicli Euro 0; per i veicoli, sia privati che commerciali, Euro 0 e 1 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel.
Con livello 1 “arancio” le limitazioni sono in vigore tutti i giorni e si estendono ai diesel Euro 4 privati.
Con livello 2 “rosso” le limitazioni sono in vigore tutti i giorni e si estendono anche ai diesel Euro 4 commerciali (solo dalle ore 8.30 alle 12.30).
Le misure si attivano in funzione del livello di allerta per il Pm10 raggiunto.
Questi i livelli di allerta previsti:
- livello di allerta 0 – VERDE: si attua dal lunedì al venerdì (giorni feriali) dalle ore 8.30 alle 18.30;
- livello di allerta 1 – ARANCIO: si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3);
- livello di allerta 2 – ROSSO: si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3).
Arpav emetterà, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (entro le ore 13.00), il Bollettino del Pm10 con il livello di allerta in relazione ai superamenti del valore limite giornaliero di Pm10 per ciascun comune della regione. Nel giorno di valutazione si considereranno i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del Pm10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR (Sistema per la previsione dell’inquinamento dell’aria) per la previsione dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi.
PER CONOSCERE IL LIVELLO DI ALLERTA:
– consultare il bollettino livello di allerta Pm10 nel sito https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php
– consultare il sito istituzionale e la pagina Facebook del Comune di Mirano
– consulta i dati sulla qualità dell’aria nel sito https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/aria_dati_validati.php?provincia=Venezia
Area sottoposta alle limitazioni del traffico (vedi planimetria):
L’area di Mirano capoluogo soggetta alle limitazioni è compresa all’interno del perimetro delimitato da:
- Via Battisti (dall’intersezione con Belvedere a quella con via Cavin di Sala–via Scaltenigo);
- Via Scaltenigo (dall’intersezione con via Cavin di Sala a quella con viale Venezia- tratto S.P. n° 26 Dolo Scaltenigo Mirano-);
- Viale Venezia (dall’intersezione con via Scaltenigo fino ai confini con il Comune di Spinea – S.P. n° 81 Spinea Marghera – diramazione per Mirano);
- Via dei Dori (dall’intersezione con viale Venezia all’intersezione con via Villafranca);
- Via Miranese (dall’intersezione con via Vittoria fino all’entrata dell’Ospedale Civile – S.P. n° 35 Salzanese);
- Via Mariutto (dall’entrata dell’Ospedale Civile fino all’intersezione con via Villafranca-via Parauro – S.P. n° 35 Salzanese).
All’interno dell’area sopra definita è consentito l’accesso ai veicoli diretti ai parcheggi .
La circolazione è consentita nella circonvallazione nord (via Mariutto, via Parauro, via Zinelli) e nella circonvallazione sud (viale Venezia, via Scaltenigo, via Battisti).
Sono previste delle deroghe alle limitazioni al traffico che variano in base al livello di allerta.
Inoltre nel sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Il portale dell’Automobilista > Verifica classe ambientale del veicolo” è possibile conoscere immediatamente la classe di appartenenza del proprio veicolo digitando semplicemente il numero di targa nell’apposito campo.
Le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza n. 110/202a saranno punite con sanzioni amministrative.