La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali si tratta dei reati di associazione di stampo mafioso commessi nel Veneto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 41, pubblicata in data odierna, che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità sollevata l’anno scorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 1 del 2018 (art. 2, comma 1) per presunta violazione dell’articolo 117 (secondo comma, lettera l) della Costituzione e dell’art. 74 del Codice di Procedura Penale.

La norma impugnata aveva infatti previsto l’obbligo in capo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio veneto, in cui venga emesso un decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti che riguardano le associazioni a delinquere di tipo mafioso e lo scambio elettorale politico mafioso (cfr. artt. 416-bis e 416-ter).

Per il governo Gentiloni, che ne aveva deciso l’impugnazione, la predetta norma avrebbe costituito una violazione delle competenze statali in materia di giustizia, dato che supponeva che l’obbligo in essa previsto scardinasse la disciplina del Codice di Procedura Penale per la costituzione di parte civile degli enti territoriali.

La Corte Costituzionale invece, sposando le tesi proposte in giudizio dall’Avvocatura regionale, ha ritenuto pienamente legittima la norma impugnata osservando che l’art. 74 del vigente Codice di Procedura Penale conferisce ai danneggiati da un reato la mera facoltà di costituirsi parte civile, rispetto alla quale compete pur sempre al giudice la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Su questa premessa la Corte ha quindi rilevato che la legge regionale non incida affatto sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione né si sovrappone alle norme dell’ordinamento che fondano l’azione risarcitoria e disciplinano il suo esercizio nel processo penale.

La norma regionale si è piuttosto limitata a porre un obbligo all’interno dell’ente nell’esercizio dei poteri di indirizzo che spettano al Consiglio regionale, dei quali sono destinatari la Giunta e i suoi uffici amministrativi, così tenuti a costituirsi in ogni caso parte civile nei processi penali relativi ai delitti di stampo mafioso commessi nel territorio della regione.

La Corte ha così riconosciuto che la Regione ha agito correttamente nello stabilire l’obbligo, posto in capo ai propri uffici, di costituirsi come parte civile a tutela degli interessi della comunità regionale, eventualmente lesi, proprio per la particolare gravità di questi reati.