Pan e Vin: vietati tutti i falò spontanei. Multe fino a 500 euro, lo prevede un articolo del Regolamento di Polizia urbana.
In previsione della festività dell’Epifania, l’Amministrazione comunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana, approvato dal Consiglio comunale, durante tutto l’anno, “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico”. “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”.
Non solo, come previsto dall’ordinanza 182/2021 valida fino al 30/04/2023, che richiama la Delibera di Giunta comunale 74/2021, in situazioni di Allerta 1 (Arancio) o Allerta 2 (Rosso) vige il divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall’Amministrazione comunale o coorganizzate con la stessa. Questo al fine di limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale, in base a quanto richiesto dalla DGRV 238 del 02/03/2021, integrata dagli indirizzi operativi della DGRV 1089 del 09/08/2021 e dall’Accordo di Programma del Bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria.
I pochi – e unici – “pan e vin” realizzati saranno quelli già autorizzati da tempo dal Comune, come quello di Sant’Erasmo e della Gazzera, con una serie rigida di prescrizioni, in particolare che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri e che vi sia un adeguato presidio antincendio. Attraverso questa regolamentazione viene così mantenuta la tradizione, ma limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche.
Tutti gli altri “falò” – viene sottolineato – sono illegali e i promotori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre all’obbligo dell’immediato spegnimento dei fuochi accesi in modo difforme alle norme dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana.