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Non è ancora ufficiale, ma a breve dovrebbe essere emesso un Decreto Legge con il quale le elezioni Regionali e Comunali, previste per maggio, slitteranno nel prossimo autunno, in un periodo tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.
In particolare, queste sono le norme proposte dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento:

PROPOSTA N. 1
(Misure urgenti in materia di consultazioni elettorali e referendarie per l’anno 2020)
1. In considerazione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, le consultazioni elettorali previste per la primavera 2020 sono stabilite nei seguenti termini:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso;
b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 31 luglio 2020, durano in carica cinque anni e tre mesi;
c) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In considerazione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il presente articolo persegue l’obiettivo di evitare che le consultazioni elettorali, previste per la primavera 2020, si tengano in un periodo in cui è difficile garantire l’ordinario e uniforme svolgimento della campagna elettorale su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, si introducono deroghe ad alcune disposizioni in materia di consultazioni elettorali e referendarie limitatamente all’anno 2020.
In particolare, la lettera a) del presente articolo interviene sul termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
La lettera b) interviene sulla durata degli organi elettivi regionali in scadenza nel periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, coincidenti con quelli delle regioni Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, stabilendo la scadenza del mandato in cinque anni e tre mesi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165. Si interviene, quindi, esclusivamente sulla durata degli organi elettivi che, ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione, rientra nella competenza legislativa statale. L’intervento legislativo non incide sulla competenza legislativa regionale in materia di prorogatio dei medesimi organi. In tal modo si garantisce l’operatività degli organi regionali in scadenza che potranno continuare ad esercitare le loro funzioni nella pienezza dei poteri loro attribuiti.
La lettera c) interviene sulla “forchetta temporale” per elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, limitatamente all’anno 2020, fissandola in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182.