La drammaticità della situazione e le misure urgenti impiegate per contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19 coinvolgono anche gli oltre 4.500 agenti di commercio della provincia di Treviso, alle prese con un drastico calo degli ordinativi e dei volumi di vendita. La gravissima crisi impone di affrontare nuove condizioni di vita e di lavoro, oltre a valutare tutte le iniziative immediate a salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, anche di quelli come gli agenti di commercio che svolgono il loro lavoro “on the road”, in giro per tutto il Paese.
Pur restando la salute la priorità, le preoccupazioni per le pesantissime ricadute della pandemia sono costantemente monitorate dalla Fisascat Cisl di Belluno Treviso che ha istituito uno specifico Osservatorio dedicato alla registrazione degli effetti del coronavirus sulla categoria degli agenti e dei rappresentanti di commercio di tutta Italia di cui al link www.osservatorioagentidicommercio.it .

«L’Osservatorio è finalizzato a meglio comprendere l’impatto dell’emergenza ed a informare gli agenti di commercio su tutte le novità, le agevolazioni ed i contributi che Enti ed Istituzioni metteranno in campo per la Categoria» dichiara Dario Zanatta, responsabile del settore Agenti di Commercio della Fisascat Cisl Belluno Treviso e membro dell’Assemblea dei delegati dell’Enasarco.

L’incertezza dell’articolo 28 del Decreto Legge “Cura Italia” ha immediatamente destato le attenzioni e le preoccupazioni di Fisascat Cisl che, insieme ad altre associazioni di categoria, ha indirizzato una richiesta di chiarimenti al presidente del Consiglio, e per conoscenza, al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. L’art. 28 del decreto legge, infatti, dispone un’indennità per i lavoratori autonomi, tra cui si devono annoverare gli agenti e rappresentanti di commercio. L’articolo del decreto genera, però, un’incertezza nell’applicazione da chiarire al più presto: nell’individuare l’ambito soggettivo di applicazione fa, infatti, riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio – scrivono le organizzazioni di categoria – sono contestualmente tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest’ultimo caso ai fini dell’erogazione di una prestazione integrativa rispetto alla gestione di primo pilastro presso l’Inps. Anche la gestione previdenziale integrativa presso la Fondazione Enasarco ha carattere obbligatorio e pertanto si pone la necessità di chiarire se il riferimento di cui all’art. 28, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Un’interpretazione letterale della norma potrebbe portare ad escludere la categoria degli agenti di commercio dal beneficio di un’indennità una tantum di 600 euro. Gli agenti di commercio della provincia, e non solo, sono già fortemente penalizzati dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.