Niente più pratiche di sanatoria edilizia per le attività (compravendita, ristrutturazione) sugli edifici esistenti edificati negli anni ‘50 e ‘60. A stabilirlo il nuovo regolamento edilizio che dopo l’approvazione di questa mattina da parte dalla giunta comunale dovrà essere votato in occasione del prossimo consiglio comunale.  Le modifiche apportate al regolamento edilizio chiariscono il corretto comportamento in presenza di attività (compravendita, ristrutturazione ecc.) su edifici esistenti edificati negli anni ‘50 e ‘60 per i quali non sarà necessario presentare pratiche di sanatoria edilizia, a patto che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

– il titolo abilitativo sia stato rilasciato in data antecedente al 1°settembre 1967 (data di estensione dell’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale);
– le opere siano state eseguite nel corso di nuova costruzione e/o modifica di fabbricati (ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni, ecc.), nel periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori. Tale condizione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario;
– per tali interventi sia stato successivamente rilasciato il certificato di  abitabilità/agibilità, ancorché redatto in maniera indicativa come in uso all’epoca, in seguito al sopralluogo effettuato dagli ufficiali sanitari comunali, che dava atto della legittimità ed usabilità di quanto realizzato.

Una semplificazione, che porta la firma dell’assessore alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei che ha come obiettivo quello di rendere più semplice la vita ai professionisti e agli utenti che presentino pratiche che non sono richieste da legge. “La necessità della modifica è emersa soprattutto negli ultimi anni nell’ambito dell’edilizia privata a causa del ricambio generazionale e del deterioramento del patrimonio edilizio esistentedichiara l’assessore chi arriva da noi chiede soprattutto interventi di manutenzione, anche con la finalità di vendita, che richiedono la presentazione di una pratica edilizia. Con questa novità riusciamo a semplificare molto la procedura”.

Per presentare la pratica edilizia infatti è necessario verificare la regolarità di quanto realizzato in passato,  poiché qualsiasi aspetto di incertezza sulla legittimità dello stato di fatto degli immobili potrebbe ingenerare confusione nelle attività degli operatori del settore (tecnici incaricati, periti, notai, ecc.), ed inoltre prestare il fianco a speculazioni nell’ambito delle trattative di compravendita con rischio di contenzioso civilistico. Anche se la quasi totalità dei fabbricati dell’epoca sono provvisti di Licenza Edilizia e Agibilità  corredate di elaborati grafici raffiguranti piante tipo e prospetti tipo,  i rilievi tecnici dello stato di fatto effettuati con le strumentazioni odierne (necessari per la presentazione di pratiche edilizie) non sono esattamente confrontabili con i rilievi tecnici di epoca antecedente al 1967, molto spesso approssimativi, depositati in atti del Comune. Inoltre nel comune di Treviso fino al 1° settembre 1967, non vi era una regolamentazione organica dell’edificazione ma una sovrapposizione di regolamenti comunali e normativa statale che disciplinavano in modo non coordinato soprattutto aspetti di decoro ed aspetti igienico-sanitario. I professionisti ed i cittadini che sulla base degli attuali standard amministrativi si trovano ad operare su edifici datati incontrano difficoltà a  valutare documenti depositati in atti del Comune che non sono esattamente confrontabili con quelli ottenibili con le attuali strumentazioni, ingenerando timori di abusi edilizi. Pertanto le modifiche apportate al regolamento edilizio chiariscono il corretto comportamento.
Il testo completo ed aggiornato del Regolamento Edilizio sarà consultabile nella sezione Regolamenti del sito del Comune di Treviso.