Ecco tutti i chiarimenti oggi ufficialmente pubblicati dall’Ufficio Stampa della Regione Veneto in proposito all’Ordinanza del Presidente Luca Zaia in vigore da oggi, venerdì 13 novembre, fino a giovedì 3 dicembre 2020 p.v.

 

  • Ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie da asporto e altri esercizi di somministrazione sono aperti domenica 15 e 22 novembre?

Sì, al di fuori dei centri commerciali; nei centri commerciali sono chiusi.

 

  • Posso andare domenica 15 novembre, dal mio paese ad una località di mare a mangiare al ristorante?

Sì, ma prima e dopo il pranzo bisogna evitare di passeggiare nel centro storico dando luogo ad affollamenti e assembramenti.

 

  • Gli ospiti di un albergo sito in centro storico possono fare attività motoria/passeggiata?

Sì. Sono equiparati ai residenti.

 

  • I servizi alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.) sono aperti di domenica?

Sì in quanto non si tratta di esercizi commerciali ma attività di servizio.

 

  • I servizi alla persona (es. parrucchieri, lavanderia) collocati all’interno di centri commerciali sono aperti?

Sì, per analogia con quanto previsto per le zone rosse.

 

  • I noleggi biciclette sono aperti di domenica?

Sì, si tratta di servizi.

 

  • I mercatini dell’antiquariato all’aperto sono ammessi?

Non di domenica.

 

  • L’educazione fisica è vietata nelle scuole

L’ordinanza n. 151 vieta lo svolgimento dell’attività di educazione fisica e altre attività didattiche solo a seguito del rilascio di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale che affermi che queste attività sono pericolose per la diffusione del covid-19; al momento non è stato ancora pronunciato il parere e quindi, in Veneto, la situazione non è cambiata.

 

  • Le lezioni di canto in scuole private sono vietate?

No, nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020 “formazione professionale”.

 

  • I tamponi richiesti per le competizioni sportive possono essere anche quelli cd. “rapidi”?

Sì!

 

  • Le concessionarie di auto possono aprire il sabato?

Sì, se sono esercizi di vicinato; no, se sono medie o grandi strutture di vendita. Bisogna guardare cosa c’è scritto nella SCIA o nell’autorizzazione in base alla quale è aperto l’esercizio.

 

  • I mercati all’aperto devono avere un unico accesso e un’unica uscita?

No, l’importante è convogliare la gente presso accessi e uscite controllate.

 

  • Le gelaterie possono servire gelati da passeggio?

Sì. Bisogna, come nella prima fase delle chiusure, che la gente non si assembri davanti all’esercizio e che si allontani dal locale.

 

  • I bar sono chiusi fino alle 15?

No, sono aperti anche prima ma dalle 15 si può stare al bar solo seduti.

 

  • Si possono vendere fiori e piante la domenica?

No, si tratta di attività commerciale.

 

  • I Garden sono aperti la domenica?

No, se si tratta di esercizi autorizzati ai sensi della normativa sul commercio. È sempre ammessa, in base al dpcm 3.11.2020, la vendita di prodotti agricoli come anello della filiera della produzione agricola (v. art. 1, comma 9, lett. ll), dpcm 3.11.2020).

 

  • Sono aperti i negozi di prodotti per cani e gatti?

No. Si tratta di attività di commercio.

 

  • Sono ammesse le gite escursionistiche organizzate con guida?

Sì, purché non ci si rechi in luoghi affollati o si crei affollamento e assembramento.

 

  • Le lavanderie automatiche possono rimanere aperte?

 

  • Sono aperti di domenica i distributori di carburanti?

Quelli automatici, sì, anche con l’eventuale bar annesso.

 

  • I taxi sono soggetti alla riduzione del trasporto al 50%?

No.

  • Si può andare a camminare in montagna?

Non in zone affollate o quelle in cui si creano affollamenti.

 

 

IN ATTESA DI CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO PREVISTA PER OGGI SI FORNISCONO QUESTI CHIARIMENTI, SUSCETTIBILI DI CAMBIAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE

  • “Mercati”

Il DPCM 3.11.2020, all’articolo 1 lett. ff, al secondo capoverso, laddove dispone che “nelle giornate festive e  prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi commerciali presenti  all’interno  dei  centri  commerciali  e   dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi  sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”, si riferisce, evidentemente, a “mercati” chiusi, all’interno dei quali operano “esercizi commerciali”, locuzione quest’ultima non applicabile alle postazioni mobili dei mercati periodici settimanali, svolti  su area pubblica e oggetto di distinta regolamentazione, contenuta nell’allegato 9 del DPCM.

Il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati  e  mercatini degli hobbisti) non sono quindi soggetti a chiusura nel fine settimana.

  • Bar, pasticcerie, esercizi di servizio alla persona all’interno di centri commerciali

Per i bar, pasticcerie e parrucchieri e simili all’interno dei centri commerciali non vale la chiusura nel fine settimana  non trattandosi di esercizi commerciali.

  • I centri commerciali sono chiusi il sabato e la domenica tranne che per l’alimentare, compreso quello per il cibo per animali. Posto che sono aperti anche edicole e tabaccai all’interno dei centri commerciali, negli esercizi commerciali interni ai centri commerciali possono essere venduti i prodotti normalmente venduti in edicole e tabaccherie.
  • Non sono chiuse nel fine settimana le medie e grandi strutture di vendita con un esercizio commerciale singolo (può esserci il bar)
  •  I parchi commerciali, identificati nella Regione Veneto dalla l.r. 50/12, devono considerarsi esenti dalla chiusura prefestiva e festiva laddove non vi sia un atrio al chiuso di accesso agli esercizi commerciali singoli ma sia caratterizzato da spazi aperti, di accesso ai singoli esercizi.
  • Se nei parchi commerciali sono inclusi “centri commerciali”, gli esercizi inclusi in questi ultimi (centri commerciali) sono chiusi nel fine settimana.