Zaia presenta nuova Ordinanza
Zaia presenta nuova Ordinanza

Nel punto stampa odierno, il Presidente del Veneto Luca Zaia, ha presentato la nuova Ordinanza regionale che andrà in vigore dalle ore 24 di questa notte. “Una Ordinanza – ha detto Zaia – che vuole fare ordine, una specie di FAQ, e per questo organizzata per titoli”.

Per capire meglio le differenze rispetto al DPCM, che andrà in vigore anch’esso da lunedì 4 maggio, le disposizioni regionali hanno in più:

l’obbligo di portare sempre la mascherina quando si esce di casa, con i guanti e/o il gel igienizzante, tranne per i bambini con età inferiore ai 6 anni e le persone con forme di disabilità, e non è obbligatoria anche nel caso si faccia attività motoria intensa;
la chiusura di tutti i negozi nei giorni festivi;
l’obbligo della prenotazione in caso di acquisto di cibo da asporto.

Attenzione che gli spostamenti possono avvenire solo all’interno della regione. Si può andare in un’altra regione solo per motivi urgenti.

L’Ordinanza del Veneto prevede, per le squadre agonistiche, l’apertura delle strutture sportive per allenamenti individuali. Ad esempio, una squadra di calcio può riaprire i propri impianti di allenamento per far svolgere ai propri atleti una preparazione individuale. Ovviamente, la stessa cosa, ma questo già lo prevede il DPCM, è valido per gli sport individuali.
Anche chi fa sport deve farlo all’interno della propria regione. Ad esempio i ciclisti non possono passare il confine regionale.

Ecco in dettaglio tutti i punti dell’Ordinanza.

1. Spostamenti nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

3. Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilita’. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;

4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

5. Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

7. Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

8. Chiusure festive di esercizi commerciali
E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

9. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).

10. Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;

11. Vendita di cibo a domicilio
E’ ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

12. Vendita di cibo da asporto
E’ consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è comunque ammesso l’acquisto di cibo rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;

13. Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;

14. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

15. Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;

16. Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
a) nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione;
b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita;
d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

17. Vendita in forma ambulante
La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti;

18. Navigazione
È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;

19. Cimiteri e riti funebri
E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

20. Biblioteche
E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

21. Aree verdi e naturali
Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, pubbliche e private, spiagge comprese;

22. Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;

23. Ambito territoriale di applicazione
Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

24. Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;

25. Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;