RELAZIONE ILLUSTRATIVA

  1. Il 22 ottobre 2017, il corpo referendario della Regione del Veneto ha approvato, con una maggioranza schiacciante di oltre 2.273.000 voti, il quesito ad esso sottoposto, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2015: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”.

Ciò ha dato nuovo e più concreto impulso all’attuazione del dettato dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – novellato nel 2001 -, che consente di realizzare, nelle Regioni ordinarie che lo richiedono e allorché ne sussistano i presupposti, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.

  1. In data 28 febbraio 2018, è stato sottoscritto – tra il Sottosegretario per gli Affari Regionali e le Autonomie, On. Gianclaudio Bressa, e il Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia – in nome, rispettivamente, del Governo della Repubblica italiana e della Regione, un atto denominato “Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Tra le altre previsioni, vanno qui ricordate quelle che hanno riguardato un “comune percorso metodologico”; la valorizzazione del pluralismo, della sussidiarietà, della differenziazione e dell’adeguatezza (ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione), nonché dell’unità e indivisibilità della Repubblica (articolo 5 della Costituzione) e dell’uguaglianza, riferita sia ai territori e ai relativi enti esponenziali, sia alle persone (articolo 3 della Costituzione).

Sono destinate ad assumere un valore strategico – nel senso che connotano la riforma istituzionale da un punto di vista culturale alto – le scelte di campo che hanno ad oggetto – memori delle vicende pregresse del regionalismo comune e speciale, secondo la classica dissertazione di Livio Paladin (Diritto regionale, Cedam, Padova, 2000, che è l’ultima edizione) -: la ricognizione-mappatura delle competenze legislative e amministrative e la loro tendenziale organicità; l’adeguatezza delle risorse, in rapporto ai compiti affidati (anche in relazione all’eguaglianza, giuridica e di fatto, dei cittadini); la sede in cui realizzare, in concreto, il principio di leale collaborazione, indicata nella Commissione paritetica Stato – Regione. Ed è in questo significativo contesto che si è parlato di intese, da equiparare a quelle previste dall’articolo 8, terzo comma, della Costituzione (concernenti, di per sé, i rapporti tra lo Stato italiano e le “confessioni religiose diverse dalla cattolica”).

  1. In data …, in seguito agli incontri istituzionali fra il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Avv. Erika Stefani, e il Presidente della Regione del

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Veneto, dott. Luca Zaia, si è giunti alla definitiva Intesa fra il Governo e la Regione del Veneto, sottoscritta in data …, avente ad oggetto il presente disegno di legge. Su tale testo la Regione del Veneto, in data…, ha acquisito il parere favorevole degli enti locali.

  1. Per esigenze di chiarezza e di sinteticità, si ricorda che l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione stabilisce che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Le ventitré materie sono elencate nell’articolo 1. Quanto alla procedura da adottare, la sequenza degli adempimenti è la seguente: l’iniziativa è riservata alla Regione; vanno sentiti gli enti locali; deve essere raggiunta l’intesa tra Stato e Regione; l’approvazione della legge è riservata alle Camere. Il che autorizza a concludere nei termini seguenti:

  1. a) vi è una riserva a favore della Regione interessata, quanto alla fase di avvio del

procedimento; b) è richiesta un’intesa sul testo che il Governo si impegna a presentare alle Camere; c) vi è una riserva a favore delle Camere, quanto all’approvazione, a maggioranza

assoluta dei componenti; d) vi è una complicazione, sul piano procedurale, che incide sulla forza attiva e passiva

della legge bicamerale: è rappresentata dall’intesa di cui sopra. Dunque, centralità del Parlamento e della Regione, chiamati a collaborare. Rilevanza essenziale dell’intesa, che rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze, che vanno coordinate in una sintesi positiva e autorevole.

  1. Il testo dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione è, per concisione, essenziale. Forse, perché essenziale, è chiaro (v. sub § 4). Lo è, in particolare, là dove individua i soggetti agenti (a vario titolo: Stato, Regione, enti locali) e le forme (gli atti) della decisione. Quanto a quest’ultimo aspetto, l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione menziona, espressamente, la legge dello Stato, con il corredo di ulteriori puntualizzazioni, come si è accennato poco fa (v. nuovamente sub § 4): che è la fonte primaria, “approvata dalle Camere”. Ciò significa, naturalmente, che il Parlamento deve essere necessariamente coinvolto, in ragione di una espressa, non equivoca riserva d’assemblea.

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Una tale riserva deve riguardare gli oggetti della normazione primaria globalmente intesi; ciò comprende o no anche il più minuto dettaglio? Dalla lettera dell’enunciato costituzionale non è dato ricavare un principio secondo cui è esclusa, in parte qua, l’applicazione dell’articolo 76 della Costituzione (delegazione legislativa), posto che – relativamente a quest’ultimo – l’articolo 72, quarto comma, della medesima Legge si limita a stabilire che “La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia…di delegazione legislativa”. Dimodoché, il coinvolgimento diretto delle Camere, ove si intenda fare ricorso all’istituto del predetto atto avente forza di legge, appare consentito sia dall’articolo 72, quarto comma, della Costituzione, sia dall’articolo 116, terzo comma, dello stesso testo.

  1. Esclusa, dunque, l’esistenza di un limite, tale da precludere il ricorso all’articolo 76, si deve ricordare che il trasferimento di funzioni legislative, amministrative e finanziarie presuppone e comporta, a carico di chi se ne occupa, vaste competenze sia di carattere istituzionale generale, ma pure di minuto carattere tecnico. Del resto, questa affermazione trova riscontro in quel che è stato fatto finora. Quando si è provveduto al primo e ai successivi trasferimenti, nel silenzio formale della Costituzione, nessuno ha dubitato della legittimità dell’articolo 17 della legge n. 281/1970; né della legge n. 382/1975; né, infine, della legge n. 59/1997, tutte relative a deleghe legislative attinenti il conferimento di funzioni e risorse.

Un discorso analogo vale, pure, per le Regioni ad autonomia differenziata, relativamente alle quali operano atti aventi forza di legge del tutto singolari, se non altro perché la loro adozione non è soggetta a limiti di carattere temporale e perché gli schemi di decreto sono predisposti da una Commissione paritetica Stato-Regione: istituto che si è preso come termine di riferimento, in modo particolare per rendere efficienti relazioni, che mal si prestano ad essere definite nell’ambito di assemblee numerose e genericamente competenti (v. gli articoli 3 e 8 dell’articolato). E l’opzione ha riguardato, prima, l’avvio e, quindi, la conservazione nel tempo dell’ordinamento speciale realizzato (v. infra § 9).

Questi precedenti consentono di concludere che la scelta di predisporre una legge di delega non sovrabbondante (cioè non pletorica né confusa), ma comunque contenente tutti gli elementi di una politicità che deve essere valutata e approvata dalle Camere, purché a maggioranza assoluta, è assolutamente conforme a una collaudata prassi, mai smentita.

  1. Per consentire al Parlamento di adempiere a quanto prescrive l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si è dunque proceduto cercando di coniugare – come si è osservato poc’anzi – precisione e tendenziale sinteticità. Allo scopo, si sono riprese talune felici formulazioni dei testi legislativi che hanno provveduto, in passato, a trasferire funzioni e risorse, perché chiari nonostante siano rimasti (o meglio, proprio perché sono rimasti) in larga misura, inattuati, come ebbe a notare, con parole crude, uno dei più

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prestigiosi giuspubblicisti del secolo scorso (Massimo Severo Giannini, Del lavare la testa all’asino, in AA. VV., I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, a cura di A. Barbera e F. Bassanini, il Mulino, Bologna, 1978, 7 ss.).

In particolare, lo si è fatto, là dove sono stati precisati gli scopi della delega (v. articolo 1, primo comma, della legge n. 382/1975) e i principi e criteri direttivi di carattere generale (v. articolo 1, secondo comma, della legge n. 382/1975, ai numeri 1, 2 e 3), che rappresentano una sorta di “polmone”, il cui funzionamento ravviva il presente processo innovativo nella sua interezza.

  1. Infatti, il dato maggiormente qualificante è rappresentato dall’espressione settori organici di materie. Quanto a queste, non vi è dubbio che esiste uno iato tra il testo originario della Costituzione e quello risultante dalla riforma del 2001. Tuttavia, chi ha avuto modo di conoscere entrambe le esperienze attuative sa che si è sempre inteso porre rimedio alla frammentazione delle competenze e delle iniziative ad esse connesse; frammentazione che è sopravvissuta, anche perché le amministrazioni centrali tendono a conservare, comunque, poteri di interdizione condizionanti, che hanno il solenne difetto di rallentare l’azione dei poteri locali e di impedire un limpido accertamento delle responsabilità.

Ora, però, Stato e Regione del Veneto ritengono che l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione debba non solo favorire in astratto, ma realizzare in concreto il binomio potere-responsabilità: che è intimamente connesso con l’ampiezza e la coerenza dei trasferimenti di funzioni, da attuare, appunto, per settori organici. Come si fece – salvo contraddirsi di lì a poco – con il d.P.R. n. 616/1977, emanato in forza della citata legge n. 382/1975 (non a caso ripresa nel testo dell’articolato e non a caso considerata – sempre da Massimo Severo Giannini, Del lavare la testa all’asino, cit., 10 – “molto di più di una legge di delega; è una legge di interpretazione integrativa della Costituzione”).

Che questa, e non altra, sia l’ambizione del testo della delegazione legislativa è dimostrato da una circostanza, dal rilievo istituzionale incontestabile: la rivista Le Regioni, n. 4/2017, è un numero monografico e concerne per intero il nuovo regionalismo differenziato; vale a dire, in primo luogo, il processo-procedimento avviato dalla Regione del Veneto, culminato nella consultazione referendaria del 22 ottobre 2017, avallata – questa è la più significativa delle singolarità – da una pronuncia della Corte costituzionale.

  1. Non rimane, a questo punto, che riassumere il contenuto dell’articolato, sottolineando il carattere essenziale e strategico della disposizione relativa alle risorse.

L’articolo 1 indica analiticamente le ventitré materie, risultanti dalla lettura combinata degli articoli 116, terzo comma, e 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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L’articolo 2 circoscrive l’ambito della delega legislativa e ne fissa la durata; mentre l’articolo 3 definisce il ruolo svolto dalla Commissione paritetica Stato-Regione e la relativa composizione, con specifico riferimento alla prima fase – per così dire, unica e straordinaria – di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L’articolo 4 enumera gli scopi della delega, che hanno di mira la migliore e la più aggiornata traduzione in pratica del dettato costituzionale, secondo quel che è stato accennato poc’anzi (v. partic. supra sub § 8).

Gli articoli 5 e 6 hanno ad oggetto i principi e criteri direttivi, distinti, rispettivamente, in generali e specifici. I primi debbono permeare di sé ogni decreto legislativo; i secondi il decreto legislativo di settore, in modo tale da consentire al Parlamento di esercitare le proprie facoltà di legislatore delegante con cognizione di causa: come si dice, appunto, causa cognita.

L’articolo 8 riguarda l’istituzione, in via ordinaria e permanente, della Commissione paritetica, alla quale è attribuito il compito di elaborare testi, contenenti modifiche, integrazioni e correzioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge di delega. Il suo apporto potrà rivelarsi quanto mai opportuno, in specie in tema di attribuzioni finanziarie, la cui determinazione è – oggettivamente – problematica e fortemente condizionata dagli eventi.

A tale proposito, l’articolo 7 definisce i principi e i criteri direttivi relativi all’autonomia finanziaria nelle nuove materie in cui viene riconosciuta la maggiore autonomia alla Regione del Veneto: stabilisce che i meccanismi di finanziamento siano individuati in termini di riserva di aliquota o compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, in modo tale da consentire la adeguata gestione delle nuove competenze riconosciute alla Regione, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Il termine di riferimento viene individuato, quanto alla prima attuazione, anche nella spesa storica sostenuta dallo Stato, per poi essere però progressivamente e alla fine definitivamente superato, in quanto criterio che ha sistematicamente penalizzato una regione come il Veneto, da nuovi fabbisogni standard che, anche in considerazione del principio costituzionale di eguaglianza, assumono come termine di riferimento la popolazione residente, le caratteristiche territoriali e il gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali.

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LEGGE DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Art.1 – Materie

  1. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione del Veneto sono riconosciute, sulla base dell’Intesa tra lo Stato e la Regione medesima, sottoscritta il ……………. tra il Governo e la Regione del Veneto, e secondo le modalità stabilite dalla presente legge, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie:

1) norme generali sull’istruzione; 2) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; 3) organizzazione della giustizia di pace; 4) tutela della salute; 5) istruzione; 6) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; 7) governo del territorio; 8) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 9) rapporti internazionali e con l’Unione Europea della Regione; 10) protezione civile; 11) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 12) commercio con l’estero; 13) tutela e sicurezza del lavoro; 14) professioni; 15) alimentazione; 16) ordinamento sportivo; 17) porti e aeroporti civili; 18) grandi reti di trasporto e di navigazione; 19) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 20) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; 21) ordinamento della comunicazione; 22) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 23) previdenza complementare e integrativa.

Art. 2 –Delega al Governo, oggetto e durata

  1. Il Governo è delegato ad emanare, nelle materie di cui all’articolo 1 e per la Regione del Veneto, uno o più decreti legislativi per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
  2. I decreti legislativi disciplinano l’attribuzione delle funzioni legislative e amministrative, nonché delle risorse finanziarie, degli uffici e del personale.
  3. L’emanazione di uno o più decreti legislativi deve avvenire entro ……. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 3 – Commissione paritetica

  1. I decreti legislativi sono predisposti da una Commissione paritetica Stato-Regione, anche nell’ambito di quanto previsto dall’ Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sottoscritto il 28 febbraio 2018 tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Presidente della Regione del Veneto.
  2. La Commissione paritetica Stato-Regione è composta di nove componenti di nomina governativa e di nove nominati dalla Giunta regionale e rimane in carica fino alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all’articolo 7 della presente legge.

Art. 4 – Scopi della delega

  1. Il Governo dovrà: a) trasferire le ulteriori funzioni legislative e amministrative, considerate per settori organici, inerenti le materie indicate nell’articolo 1, nonché gli uffici e il personale, con riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle Amministrazioni statali;
  2. b) trasferire le ulteriori funzioni amministrative, inerenti le materie indicate nell’articolo 1, esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, nonché i rispettivi uffici e beni. Contestualmente, si provvede al trasferimento del personale indispensabile all’esercizio delle funzioni trasferite;
  3. c) delegare le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l’esercizio organico, da parte della Regione del Veneto, delle sue funzioni, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali, necessari al fine di concorrere a realizzare, nel modo più coerente, il principio autonomistico e il principio di responsabilità.

Art. 5 – Principi e criteri direttivi di carattere generale

  1. Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale: a) l’identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, di modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione del Veneto per il territorio e il corpo sociale;
  2. b) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e della Regione del Veneto; e dovranno, altresì, essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alla Regione del Veneto dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
  3. c) la Regione del Veneto potrà subdelegare le funzioni ad essa delegate dallo Stato.

Art. 6 – Principi e criteri direttivi di carattere specifico

  1. Il Governo si atterrà, inoltre, ai seguenti principi e criteri direttivi, riguardanti le materie di cui all’articolo 1:

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1) – 2) Norme generali sull’istruzione – Istruzione: sono attribuite alla Regione del Veneto le competenze legislative e amministrative dirette a: a) consentire l’ottimale governo, la programmazione, inclusa la programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica – compresi l’orientamento scolastico, la disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – la programmazione dell’offerta formativa presso i Centri Provinciali Istruzione Adulti e la valutazione del sistema educativo regionale, in coerenza con gli elementi di unitarietà del sistema scolastico nazionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; b) disciplinare l’assegnazione di contributi alle istituzioni scolastiche paritarie con le correlate funzioni amministrative; c) regionalizzare i fondi statali per il sostegno del diritto allo studio e del diritto allo studio universitario; d) regionalizzare il personale della scuola, compreso il personale dell’Ufficio scolastico regionale e delle sue articolazioni a livello provinciale;

3) Tutela e sicurezza del lavoro: sono attribuite alla Regione del Veneto ulteriori competenze legislative e amministrative volte: a) al rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro nonché delle funzioni in materia di collocamento e incentivi all’assunzione; b) alla disciplina e all’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle norme di tutela del lavoro; c) alla disciplina relativa all’istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive; d) alla valorizzazione del ruolo della regione nella programmazione dei flussi migratori;

4) Previdenza complementare e integrativa: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative per l’istituzione di un fondo di previdenza complementare e integrativa a valenza regionale e per l’istituzione di un fondo di sostegno delle responsabilità familiari;

5) Tutela della salute: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative dirette a garantire alla Regione la piena responsabilità del proprio sistema regionale per quanto riguarda l’organizzazione, il finanziamento e il governo del sistema sanitario stesso, ivi inclusa l’attivazione di un livello di contrattazione regionale per il rapporto di lavoro del personale e la programmazione della formazione specialistica dei medici;

6) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte a: a) programmare, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, d’intesa con le Università, l’attivazione di un’offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio; b) disciplinare la programmazione strategica e gli interventi di sostegno in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nonché lo sviluppo delle Reti Innovative Regionali e di altre forme aggregative di impresa; c) regionalizzare i fondi statali per il sostegno alle imprese e all’imprenditoria giovanile; d) valorizzare il ruolo regionale nella gestione degli strumenti pubblici di garanzia alle imprese;

7) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte: a) alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo; b) alla regionalizzazione delle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio e all’attribuzione delle relative funzioni, anche con riferimento ai piani paesaggistici, nonché alla

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regionalizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica e alla attribuzione delle relative funzioni;

8) Governo del territorio: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte a: a) programmare i fondi ministeriali in materia di edilizia scolastica in relazione alle priorità di intervento rilevate nel territorio; b) rafforzare il ruolo della Regione in materia edilizia per gli aspetti di contenimento del consumo del suolo e di titoli edilizi e parametri urbanistico-edilizi; 9) Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative, anche in materia di risarcimento del danno ambientale, volte a: a) rafforzare il ruolo della Regione in materia di difesa delle acque, delle coste e dell’aria, anche in relazione a scarichi ed attività estrattive di idrocarburi, nonché alla salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante; b) rafforzare le competenze regionali in tema di valutazione di impatto ambientale per impianti che hanno impatto sul territorio regionale; c) rafforzare le competenze regionali in materia di programmazione e gestione dei rifiuti, nonché in materia di bonifica, messa in sicurezza e riconversione di aree contaminate; d) disciplinare l’assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico; e) regionalizzare l’Agenzia del Demanio – Direzione territoriale del Veneto, con attribuzione delle funzioni relative ai beni del demanio marittimo e idrico, e trasferimento dei beni stessi alla Regione; f) rafforzare il ruolo della Regione in materia di piccola pesca costiera;

10) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte: a) alla valorizzazione della autonomia impositiva regionale anche in riferimento ai tributi compartecipati e ai tributi degli enti locali; b) alla valorizzazione del ruolo regionale nella gestione degli strumenti pubblici di finanziamento del settore agricolo regionale; c) alla piena valorizzazione, anche finanziaria, del ruolo dell’organismo pagatore regionale; d) a modificare, d’intesa con le Autonomie locali e fermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione, l’obiettivo programmatico del saldo di bilancio dei singoli Enti locali, nonché i tempi, i criteri e le modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; e) a valorizzare il ruolo della Regione nella perequazione a favore degli enti locali nel rispetto del principio di leale collaborazione; 11) Alimentazione: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte alla valorizzazione delle funzioni in materia di controllo di qualità e repressione delle frodi per i prodotti agroalimentari e biologi, nonché la disciplina per l’attuazione della normativa comunitaria in materia di prodotti biologici;

12) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze amministrative relative: a) al rilascio delle concessioni relative allo stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde, nonché all’autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti non strategici di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali; b) al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, di gasdotti e di oleodotti;

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c) all’attribuzione del gettito dell’accisa per il gas naturale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi off shore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell’anno corrispondente;

13) Protezione civile: sono attribuite alla Regione del Veneto ulteriori competenze legislative e amministrative in materia di protezione civile e di gestione del rischio sismico e della prevenzione dei rischi nelle emergenze di rilevanza regionale, anche attraverso procedure di reclutamento del personale delle strutture periferiche dei Vigili del Fuoco;

14) Grandi reti di trasporto e di navigazione: sono attribuite alla Regione del Veneto ulteriori competenze legislative e amministrative volte: a) alla regionalizzazione delle strade nazionali e della rete viaria autostradale insistenti nel territorio della Regione; b) al rafforzamento del ruolo della Regione in materia di programmazione e finanziamento del trasporto pubblico locale;

15) Porti e aeroporti civili: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative in materia di porti e aeroporti civili, ivi comprese l’approvazione del perimetro della circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con eventuale individuazione, di intesa con il Governo, di una Zona franca, e la progettazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali situate nel territorio veneto;

16) Rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte: a) alla disciplina, nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera, dei rapporti internazionali della Regione, ivi compresa la conclusione di intese relative a materie di competenza regionale con Enti territoriali interni a Stati esteri nonché di accordi con questi ultimi; b) al rafforzamento, con riferimento a tutte le materie di competenza regionale, della partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nonché delle competenze in materia di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea; c) alla valorizzazione del ruolo della Regione nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento ai contenziosi nelle materie di propria competenza;

17) Commercio con l’estero: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte a rafforzare il ruolo della Regione con riguardo alla promozione delle produzioni regionali all’estero e per l’estero, al marketing territoriale e all’attrazione degli investimenti esteri nel proprio territorio;

18) Ordinamento della comunicazione: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte: a) alla valorizzazione del ruolo della Regione nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, in coerenza con l’Agenda digitale italiana, anche mediante la costituzione di una Agenzia digitale regionale; b) alla regionalizzazione della sede territoriale per il Veneto di ISTAT e all’attribuzione delle relative funzioni; c) al rafforzamento del ruolo del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) in rapporto alle funzioni, afferenti il sistema regionale delle comunicazioni, già in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nonché alla valorizzazione e al sostegno del sistema dell’informazione locale pubblica e privata.

19) Ordinamento sportivo: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze amministrative volte a: a) promuovere e sostenere l’attività motoria e sportiva;

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b) effettuare interventi ordinari e straordinari per la gestione dell’impiantistica sportiva;

20) Professioni: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte a rafforzarne il ruolo in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove;

21) Organizzazione della giustizia di pace: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte a rafforzarne il ruolo in termini di controllo e organizzazione in modo da rispondere alle specifiche esigenze del territorio;

22) – 23) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale – Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale: sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative volte a valorizzare il ruolo della Regione nei relativi ambiti, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 7 – Risorse

  1. Il Governo, in attuazione della presente delega legislativa, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi con riguardo all’autonomia finanziaria relativa alle materie di cui agli articoli 1 e 6: a) le modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute dallo Stato alla Regione del Veneto saranno determinate, secondo le proposte della Commissione paritetica Stato- Regione di cui all’articolo 3, in termini di compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale o di aliquote riservate nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, in modo da consentire l’adeguata gestione delle nuove competenze riconosciute alla Regione, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione;
  2. b) le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali prescelti e le riserve di aliquota sulla base imponibile dei medesimi andranno determinate facendo anche riferimento, in fase di prima applicazione e quale criterio da superare in via definitiva, al volume della spesa storica sostenuta dallo Stato nella Regione e riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
  3. c) le eventuali modifiche della disciplina statale dei tributi compartecipati ovvero oggetto della riserva di aliquota, che determinino una contrazione del gettito ovvero della base imponibile tale da ridurre le risorse attribuite in misura superiore ad un punto percentuale, comporteranno la rinegoziazione in sede di Commissione paritetica dell’entità di compartecipazioni e riserve di aliquota. In via transitoria, in attesa della definizione dei nuovi parametri, alla Regione sarà riconosciuto un ammontare di risorse, calcolato in percentuale del Prodotto Interno Lordo regionale, uguale a quello determinato nell’ultimo anno precedente le suddette modifiche;
  4. d) dopo la fase di prima attuazione e in ogni caso entro un anno dall’approvazione dei decreti legislativi di cui all’art. 6, il criterio della spesa storica sarà progressivamente sostituito, nei successivi cinque anni, da quello dei fabbisogni standard, che dovranno essere determinati secondo modalità definite dalla Commissione paritetica di cui all’articolo 3, la quale potrà avvalersi anche di altri enti qualificati. La determinazione dei fabbisogni standard assume, anche in considerazione del principio costituzionale di eguaglianza, come termine di riferimento la popolazione residente, le caratteristiche territoriali e il gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali;
  5. e) in ogni caso, le risorse assegnate alla Regione del Veneto, in relazione all’ampliamento dell’autonomia di cui alla presente legge, dovranno mantenere le stesse dinamiche positive del Prodotto Interno Lordo della Regione.

Art. 8 – Modifiche, integrazioni e correzioni dei decreti legislativi.

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1. Una volta stabiliti i fabbisogni standard, di cui all’articolo 7, lettera d), è istituita, in via permanente, una Commissione paritetica Stato-Regione, formata di quattro componenti di nomina governativa e di quattro di nomina della Giunta regionale, che dura in carica quattro anni.

  1. La Commissione provvede a predisporre i testi contenenti modifiche, integrazioni e correzioni, relativi ai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge.

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