Abbiamo deciso di affrontare il tanto discusso argomento delle Unioni Civili toccando di giorno in giorno tutto il percorso che ha portato alla definizione del Ddl Cirinnà partendo dall’inizio ottobre 2015 fino agli ultimi giorni.

Quello che è accaduto i primi giorni è frutto di un percorso che ha portato poi alle decisioni che ormai sembrano definitive su quali possano essere i punti accettati ed affrontati dal Governo e quali, invece, sono stati scartati.

Perché abbiamo deciso di trattare questo tema? Perchè per il prossimo numero cartaceo è prevista l’uscita speciale sia sul mensile di Venezia che su quello di Treviso di una approfondita analisi sul tema.

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A partire dai primi giorni di ottobre 2015 è tornata agli onori delle cronache la discussione inerente al Ddl Cirinnà che disciplina quelli precedentemente dichiarati matrimoni gay, ipotesi scartata ed accantonata definitivamente per essere sostituita con quello che oggi viene chiamato ddl sulle unioni civili.

Il 5 ottobre infatti si prospettava una attesa che sarebbe potuta durare ancora molto tempo, in attesa di una discussione in aula del parlamento fissata per il 15 ottobre successivo.

L’Espresso ha così anticipato tra le sue pagine quello che il ddl prevedeva sulle unioni civili:

“Spariscono molti dei riferimenti diretti agli articoli del codice civile che disciplinano il matrimonio (così come, del resto, il nuovo testo rinuncia a inserire “ovunque nelle leggi, decreti e regolamenti” la parola “unione civile” dopo la parola “matrimonio”): alcuni – come l’articolo 143 e 144 sugli obblighi tra coniugi, indirizzo e residenza – sono recuperati nella sostanza, ma con una formulazione leggermente diversa, che salta sistematicamente la parola “famiglia”; ad altri – come il 147 e il 148 sugli obblighi verso i figli – si rinuncia semplicemente. Ma nulla cambia nell’articolo 5, quello che prevede la stepchild adoption: secondo il testo Cirinnà, che resta identico anche in questa versione, la facoltà di un coniuge di “adottare il figlio anche adottivo dell’altro coniuge” verrà infatti estesa ai componenti delle unioni civili.”

Ad aggiungersi al tutto c’è lo scioglimento automatico dell’unione civile in caso di cambio anagrafico del sesso, mentre il matrimonio diventa unione civile “tra persone dello stesso sesso,, sei i coniugi vogliono mantenere il vincolo” (articolo 7).

La pensione di reversibilità è tra i diritti principali le cui coperture saranno pescate dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e dai Fondi di riserva speciali del Ministero dell’Economia.

Il testo, così come si poteva leggere ad inizio ottobre, riconosce inoltre l’assistenza sanitaria, carceraria, l’unione  e separazione dei beni, la reversibilità della pensione, il subentro del contratto d’affitto ed i doveri previsti per le coppie sposate.

E’ importante ricordare che le unioni civili non riguardano unicamente le persone dello stesso sesso, ma anche persone di sesso opposto.

Restano negati i diritti alle unioni civili i casi di interdizione per infermità mentale, per vincoli di parentela e per molti casi.

Matteo Venturini

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