Si dovrà attendere la sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso fatto dalla Regione Veneto alla legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale. Intanto la stessa Regione Veneto, per mano di Domenico Mantoan, direttore della sanità regionale veneta ha firmato un decreto – moratoria che permette di temporeggiare sulla vaccinazione dei bimbi in attesa dell’esito del ricorso contram la legge Lorenzin. I bimbi veneti da 0 a 6 anni già iscritti, o in procinto di esserlo,a nidi e materne per l’anno 2017-2018 ma privi (del tutto o in parte) delle vaccinazioni prescritte dalla legge Lorenzin, potranno frequentare ugualmente i servizi e le scuole d’infanzia fino al 2019 in deroga alla «decadenza» prevista dalla legislazione nazionale.

La moratoria triennale, che varrà esclusivamente per le iscrizioni in atto escludendo gli ingressi successivi al 31 dicembre prossimo, è stata sancita per decreto regionale. L’accesso dei bambini “non protetti”, peraltro, sarà limitato alle classi dove sia già certificato «l’effetto gregge» ovvero la copertura vaccinale “esavalente” – poliomielite, difterite-tetano, pertosse, epatite B, Hib influenzale, morbillo – sia pari o superiore al 95% della popolazione infantile, soglia di sicurezza raccomandata dagli immunologi e recepita da una delibera di Palazzo Balbi. La decisione, destinata ad innescare un nuovo braccio di ferro tra l’amministrazione di Luca Zaia, il ministro Beatrice Lorenzin e lo stesso Governo, riflette l’impugnazione della legge vaccinale alla Consulta voluta dal governatore leghista; anzi, ne fa espresso riferimento.

«In attesa di conoscere l’esito del ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge che impone l’obbligatorietà di dieci vaccini, presentato per supportare gli ottimi risultati ottenuti sinora con l’organizzazione attivata dal 2007, basata sull’informazione ai genitori, la Regione del Veneto ha predisposto le indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin», si legge nella nota diffusa dalla Regione Veneto. Che prosegue contestando una «vistosa incongruenza» tra gli articoli 3 e 3 bis del testo legislativo in questione (riguardanti il «requisito d’accesso» rappresentato dalla «presentazione della documentazione» pena la «decadenza dall’iscrizione») per concludere che «il contenuto degli articoli sopracitati non rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dal 2017/2018 per i bambini già iscritti prima dell’entrata in vigore della legge. Tale incongruenza, peraltro, fa parte dei contenuti del ricorso del Veneto alla Corte Costituzionale».