L’avv. Pietro Calzavara, difensore del dottor Luca Zaia nel procedimento civile avanti la corte d’Appello de L’Aquila, contro la Senatrice Stefania Pezzopane, in relazione a dichiarazioni di quest’ultima, puntualizza:

La controversia, esclusivamente civile, promossa dal dott. Luca Zaia, all’epoca Ministro delle Politiche Agricole, nei confronti della Senatrice Stefania Pezzopane, all’epoca Presidente della Provincia dell’Aquila ed ora Senatrice della Repubblica trae origine da alcune dichiarazioni, gravemente lesive della reputazione del dott. Zaia, da quest’ultima rese il 21 ottobre 2009 durante la trasmissione televisiva “Chiambretti Night”, diretta da Piero Chiambretti e, successivamente, alla stampa.

In particolare la Senatrice Pezzopane ha accusato il dott. Zaia di aver speculato sulla tragedia del terremoto in Abruzzo, utilizzando Onna, pesantemente colpita dal sisma, quale palcoscenico per una apparizione in televisione e di essersi disinteressato del dolore della popolazione colpita dal sisma.

A seguito di tali dichiarazioni il dott. Zaia era intervenuto per smentire categoricamente i comportamenti che gli erano stati attribuiti dall’allora Presidente Pezzopane.

Quest’ultima, tuttavia, invece di scusarsi, rilanciava le proprie accuse con una serie dichiarazioni alla stampa e proponeva querela in sede penale nei confronti del dott. Zaia, preannunciando richieste risarcitorie.

La querela della Senatrice Pezzopane veniva archiviata.

Il dott. Zaia, non avendo altra via per accertare incontrovertibilmente la verità dei fatti, ha quindi promosso un’azione giudiziaria in sede civile dinanzi il Tribunale dell’Aquila, chiedendo a quest’ultimo da una parte di accertare i fatti e dall’altra di condannare la Senatrice Pezzopane al risarcimento dei danni, indicando fin dall’atto di citazione che qualsiasi somma ricavata sarebbe stata devoluta dal dott. Zaia alle vittime del sisma.

Il Tribunale dell’Aquila ha accolto solo in parte le domande del dott. Zaia.

Con la sentenza 12.7.2014 il Tribunale dell’Aquila ha infatti stabilito che i fatti imputati dalla Senatrice Pezzopane al dott. Zaia  non corrispondono al vero. Questo il dispositivo della sentenza di primo grado: dichiara che le affermazioni rese dalla convenuta nella trasmissione Chiambretti Night del 21 ottobre 2009, con riguardo al comportamento dell’attore, non corrispondono al vero, nei sensi indicati in motivazione. Il passaggio della motivazione è molto chiaro: Sulla base di tale ricostruzione, è evidente innanzitutto che il Ministro Zaia, con delega all’Agricoltura, non meritava le accuse di insensibilità che la Presidente Pezzopane gli aveva rivolto in occasione della trasmissione televisiva Chiambretti Night e ed in particolare che non era vero che si era allontanato subito dopo aver rilasciato le interviste ai giornalisti: egli, infatti, dopo aver rilasciato le interviste si era intrattenuto a visitare un allevamento danneggiato dal sisma, si era poi recato presso la tendopoli per offrire la sua solidarietà alla popolazione colpita dal sisma, ed infine aveva visitato altri allevamenti e aziende agricole nelle vicinanze, per poi allontanarsi dopo diverse ore. Egli, quindi, non meritava di essere indicato come colui che, più di altri, aveva avuto un comportamento poco lodevole nell’occasione, come invece aveva affermato la Pezzopane nella sua intervista televisiva”.

Il Tribunale dell’Aquila ha tuttavia escluso che ci fossero gli estremi per l’accoglimento della domanda risarcitoria, ritenendo, in forza di una serie di tecnicismi giuridici, che mancasse, nella Senatrice Pezzopane l’elemento soggettivo dell’illecito contestatole (questo il passaggio della motivazione della sentenza: È quindi evidente che quando la Pezzopane rilasciò l’intervista televisiva, non solo non voleva accusare falsamente il Ministro, ma non aveva nemmeno la consapevolezza che egli era tornato sul posto e si era soffermato con la popolazione. Pertanto, non solo nella convenuta non vi era il dolo di accusare il Ministro di un comportamento scorretto senza ragione, ma ella non era nemmeno in colpa, poiché era stato il succedersi degli avvenimenti a creare l’equivoco sul comportamento del Ministro”).

Il dott. Zaia ha proposto appello dinanzi la Corte d’Appello dell’Aquila avverso la parte della sentenza che ha escluso l’assenza di dolo o colpa della Senatrice Pezzopane.

La Senatrice Pezzopane non ha invece neppure impugnato il capo della sentenza del Tribunale dell’Aquila che ha stabilito che i fatti attribuiti al dott. Zaia non sono veri. Sul punto quindi si è già formato il giudicato.

Con sentenza depositata e comunicata il 30 ottobre 2019, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione del dott. Zaia.

La Corte d’Appello, ribadito (la questione peraltro non era neanche oggetto dell’appello, non essendo stata impugnato il capo della sentenza che aveva accertato l’erroneità dei fatti attribuiti al dott. Zaia) che i fatti attribuiti al dott. Zaia non corrispondono al vero, ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo la colpa della Senatrice Pezzopane. Secondo la Corte d’Appello la “percezione erronea” di come si siano realmente svolti i fatti sarebbe avvenuta in buona fede e comunque sarebbe giustificata dall’ “esercizio, seppur distorto, del diritto di critica”.

Anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalla Senatrice Pezzopane, dalla quale non sono mai pervenute neppure delle scuse per l’errore commesso, il dott. Zaia sta valutando coi i propri legali se vi siano gli estremi per il ricorso in Cassazione.