Via libera all’unanimità da parte del Consiglio comunale di Venezia al nuovo regolamento del commercio nel Centro storico di Venezia che contiene nuove misure volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree.
Facendo riferimento al Piano Regolatore che delinea le possibili trasformazioni fisiche e funzionali del centro storico e le destinazioni d’uso compatibili delle unità edilizie coinvolte, la delibera richiama gli obiettivi prioritari quali “la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città Antica – si legge nel deliberato – e quindi la tutela dell’identità socio-culturale dell’insediamento veneziano, assicurando continuità al rapporto tradizionale della popolazione insediata con l’ambiente lagunare e ai connotati impressi nella città antica durante il corso della storia, come condizioni della sua qualità e della sua positiva fruizione”.
Nel provvedimento si sottolinea che “appare urgente un generale contrasto ai fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell’immagine e dell’identità storico-architettonica della città”.
Nello specifico, la delibera prevede che negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco con le medesime peculiarità:
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l’insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli Atm;
- consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l’apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l’Area Marciana e l’Area Realtina: commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma; librerie; gallerie d’arte e antiquari; arredamento e design; commercio e restauro di oggetti d’arte, cose antiche o articoli d’antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe; artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto), purché sia stato avviato l’iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l’apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto. Nonché l’apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti classificati con i codici Ateco previsti dalla delibera.
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse.
La delibera consente eventuali nuove aperture o trasferimenti nel caso in cui tali interventi siano già in corso a seguito di opere edilizie o di adeguamenti igienico-sanitari già autorizzati, in quanto segnalati o comunicati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
Alle fattispecie di cui al punto 1, comprensive della vendita di prodotti è applicabile l’art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29/12/2012 n. 50 e, conseguentemente, l’obbligo, per il Comune, di disporre l’immediata chiusura dell’attività nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da 2.500 a 15 mila euro.
Per le attività già esistenti nelle aree interessate dal provvedimento si applicano le misure di adeguamento dell’impatto estetico/visivo dell’esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste con la deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2019 per l’Area Marciana e l’Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l’immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate e che dovranno essere attuate entro sei mesi dal raggiungimento dell’Intesa con la Regione.
Nel provvedimento è contenuta inoltre la proroga ai divieti e limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, fino alla scadenza del presente provvedimento, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città antica.
Viene poi dato mandato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di conformarsi a quanto sopra disposto emanando tutti gli atti di competenza al fine di garantire l’effettività delle misure adottate con la presente deliberazione e di avviare il procedimento finalizzato al raggiungimento dell’Intesa con la Regione, sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG come previsto dall’articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016.