«È un provvedimento importante con cui mettiamo al centro la tutela delle nostre ragazze e ragazzi» . Con le parole di questo tweet il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha commentato l’entrata in vigore della legge sul cyberbullismo, che coinvolge scuola e web.
Vediamo subito la definizione, al debutto nell’Ordinamento Giuridicio Italiano, di “Bullismo Telematico”:
“ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno

di minori.”

[huge_it_slider id=”2″]

Secondo un testo normativo che intende dare una stretta decisa all’eccessiva quanto pericolosa libertà che il web concede ai minori, nonché coinvolgere le scuole nella lotta alle molestie online, il cyberbullismo è anche la diffusione sulla rete di contenuti atti ad isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo. Se vi fischiano le orecchie, è perché la lettera della legge inquadra in chiave generale ad astratta quelle concrete fattispecie che negli ultimi tempi hanno spinto al suicidio (o al tentativo) alcune vittime di comportamenti analoghi. Comportamenti da oggi ufficialmente perseguibili ex legge.

Secondo la normativa contro il bullismo telematico, il minore almeno quattordicenne potrà chiedere direttamente al gestore del sito l’oscuramento o la rimozione dell’aggressione online (anche senza il consenso del genitore). Nel caso in cui il gestore ignori l’allarme, la vittima (qui necessariamente assieme al genitore informato), potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che adotterà i provvedimenti necessari entro 48 ore.