Domenica 1 ottobre entreranno in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili in virtù dell’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Anche per il 2023 è prevista una serie di deroghe per permettere lo svolgimento delle attività lavorative, sportive e il raggiungimento di ospedali, case di cura e altri servizi primari. Non ci sono modifiche rispetto alle misure 2022-2023. È prevista la sospensione dell’ordinanza dal 18 dicembre al 7 gennaio.
Le misure. Dal 1 ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024 sarà interdetta la circolazione – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali – dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli a benzina EURO 0 e EURO 1, ai veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, ai veicoli commerciali diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0. Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde) che si verifica quando vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3. Quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3 si passa al livello di allerta 1 (livello arancio). In tal caso non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, gli autoveicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, le autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5, i veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, oltre ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1. Il livello di allerta 2 (livello rosso), infine, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3.
In questo caso viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, a ciclomotori e motoveicoli EURO 0 ed Euro1, ai veicoli a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, alle autovetture a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 e ai veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 (per questi ultimi limitatamente alla fascia oraria 8.30-12.30).
Le deroghe. Saranno esentati dal divieto le seguenti categorie di veicoli:
Veicoli a basse emissioni: veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico); veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio – gpl o a gasolio – gas metano.
Trasporti collettivi: autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni: veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità; veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario; veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza; veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno; veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana; veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro; veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori; veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza; veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e fine dell’attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società. Commercianti, trasporto merci, cantieri veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Treviso; veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili; tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati; veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15 alle 17, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all’interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17. 30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).
Targhe estere e turismo: veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all’estero; veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione.
Lavoratori e turnisti: veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa- lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro.
Cerimonie: veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.
ISEE ed età: veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio); veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).
Titolo autorizzatorio. Potranno circolare in deroga con apposito titolo autorizzatorio – tramite autocertificazione scaricabile dall’apposita sezione del sito web del Comune di Treviso che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione – i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per visite mediche, cure e analisi programmate; i veicoli per prestazione assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l’acquisto di beni di prima necessità; i veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri; veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi per asili nido, scuole dell’infanzia, scuole secondarie di primo grado, limitatamente alla mezz’ora antecedente e successiva all’inizio e alla fine delle lezioni; veicoli di società sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un’ora prima e dopo l’inizio e fine dell’attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.
Il divieto di circolazione riguarderà tutto il territorio comunale tranne la tangenziale sud (tratto di S.R. n.53 ricadente entro i confini comunali), il percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Noalese per raggiungere l’aeroporto; il percorso tra l’uscita della strada tangenziale (S.R. 53) su Strada Terraglio per raggiungere il cavalcaferrovia della stazione ferroviaria e ritorno; il percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Via Cittadella della Salute per raggiungere l’ospedale Cà Foncello e i parcheggi collegati; il percorso per raggiungere e per allontanarsi dall’area Prato Fiera (fatte salve le limitazioni previste nei periodi di occupazione dell’area per le Fiere di San Luca) dalla rotonda della tangenziale (S.R. 53) uscita Via Antonio Borin, percorrendo Via Callalta, Viale IV Novembre e Via Sant’Ambrogio di Fiera; i percorsi per raggiungere e per allontanarsi dall’area “Scalo Motta” per veicoli adibiti ad operazioni di carico/scarico intermodale “strada – ferrovia”; i percorsi dalla rotonda della tangenziale (S.R. 53) uscita Via Antonio Borin, percorrendo Via Callalta, Via Leonardo Da Vinci, Via Umberto Saba, Via Bivio Motta e viceversa e da Via Bivio Motta, percorrendo Via Giacomo Zanella, Viale Brigata Marche e Via Bibano in direzione Comune di Carbonera e viceversa.
Impianti termici. È stata inoltre emanata la nuova Ordinanza per la limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, valida sempre dall’1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024. In particolare, durante il periodo di funzionamento degli impianti termici, non dovrà essere superata la temperatura di 19°C (con tolleranza di +2° C) in abitazioni, uffici ed attività commerciali e la temperatura di 17°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. Per i periodi ed il numero massimo di ore giornaliere di accensione degli impianti termici si rinvia alle norme nazionali vigenti. Sarà vietato l’utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017. Anche qui ci sarà una deroga per esigenze primarie e di sostentamen il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento. Con l’allerta “verde” sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo di uno per quartiere, previa formale comunicazione dei responsabili dell’attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell’ambito delle rispettive competenze.