Giovedì 1 ottobre entra in vigore l'ordinanza antismog

Giovedì 1 ottobre entreranno in vigore le misure di contenimento delle polveri sottili, imposte dalla legge (in virtù del Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia) ai comuni sopra i 30.000 abitanti. 

Rispetto al 2019 non ci sono particolari variazioni. La novità riguarda però la durata del provvedimento: ordinanza resterà in vigore sino al 20 dicembre. Dal 7 gennaio ci sarà invece una modifica sulle tipologie di veicoli ai quali verrà interdetta la circolazione.  

 

LIVELLI DI ALLERTA. A partire dal 1 ottobre e fino al 20 dicembre 2020 sarà interdetta la circolazione – dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali - dalle 8.30 alle 18.30 agli autoveicoli a benzina EURO 0 e EURO 1, ai veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, ai veicoli commerciali EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 e ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi EURO 0. Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde), quando valore limite giornaliero di PM10 non supera i 50 microgrammi/m3 per meno di 4 giorni consecutivi.

Quando il limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 di PM10 viene superato per più di 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì si passa al livello di allerta 1 (livello arancio). In tal caso viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30 alle vetture alimentate a benzina EURO 0 e EURO 1, veicoli a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, i veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 oltre ai ciclomotori e motoveicoli EURO 0.

Il livello di allerta 2 (livello rosso), infine, si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì sui 10 giorni antecedenti. 

In questo caso viene interdetta la circolazione ai motoveicoli a due tempi EURO 0, ai veicoli a benzina EURO 0 ed EURO 1, diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 e ai veicoli commerciali a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 (per questi ultimi limitatamente alla fascia oraria 8.30-12.30), oltre a motoveicoli e ciclomotori EURO 0. 

 

Come di consueto, il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene in base alla verifica e comunicazione ai Comuni da parte di ARPAV sui dati rilevati dalla stazione di via Lancieri di Novara. 


DEROGHE. È prevista inoltre una serie di deroghe per facilitare l’utenza e le attività produttive e commerciali: in primo luogo, potranno circolare i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW di conducenti muniti di copia dell’attestazione ISEE pari o inferiore a 9.360 € limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (livello verde) e livello allerta 1 (livello arancio).

Non saranno sottoposti ad alcun divieto i veicoli elettrici o ibridi, i veicoli a benzina con impianti a gpl o gas metano purché utilizzino questi ultimi due tipi di alimentazione, gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea, i bus turistici, gli scuolabus, taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente, i veicoli di trasporto dei pasti per le mense, i veicoli a servizio dei portatori di handicap muniti di contrassegno, veicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, i veicoli di soccorso (compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente), i veicoli per il trasporto di farmaci, vetture con targa estera purché i conducenti siano residenti all’estero, i veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni e delle Forze dell’Ordine, veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, veicoli degli ospiti degli alberghi e delle strutture ricettive, veicoli che trasportano almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti o con almeno due persone a bordo se omologati a due posti (car pooling), macchine agricole,  autoveicoli di interesse storico e collezionistico in occasione delle relative manifestazioni, i veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del Commercio, i veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso, i ciclomotori a tre ruote e i tricicli riferiti al trasporto merci, i veicoli degli istituti di vigilanza, i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW (limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (livello verde) e livello di allerta 1 (livello arancio).

Potranno circolare i veicoli di categoria N, EURO 3 (destinati al trasporto delle merci), con idonea documentazione, relativamente al carico e scarico nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17 limitatamente ai periodi di livello di nessuna allerta (livello verde) e allerta 1 (livello arancio); i veicoli di categoria N EURO 4, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30 per le operazioni di carico e scarico limitatamente ai periodi di allerta 2 (livello rosso). 

I veicoli di categoria N2 (aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) e N3 (aventi massa massima superiore a 12 t) afferenti alle attività cantieristiche edili o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o l’autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere potranno circolare nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (livello verde) e allerta 1 (livello arancio). 

Saranno esentate le persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o di fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa lavoro (con dichiarazione del datore di lavoro) e i veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età.

 

Potranno circolare in deroga con apposito titolo autorizzatorio – tramite autocertificazione scaricabile dall’apposita sezione del sito del comune di Treviso che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione – i veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per visite mediche, cure e analisi programmate; i veicoli per prestazione assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l’acquisto di beni di prima necessità; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri; veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi per asili nido, scuole dell’infanzia, scuole secondarie di primo grado, limitatamente alla mezz’ora antecedente e successiva all’inizio e alla fine delle lezioni; veicoli di società sportive. 

 

PERCORSI AUTORIZZATI. Al fine di facilitare l’utenza sono stati autorizzati i percorsi lungo la tangenziale Sud, nel tratto della S.R.53 ricadente entro i confini comunali; lungo il percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su Strada Terraglio per raggiungere il cavalcavia della stazione dei treni e al ritorno eseguendo l’inversione di marcia utilizzando le bretelle laterali alla base dello stesso cavalcavia; si potrà inoltre circolare nel percorso tra l’uscita della strada tangenziale sud (S.R. 53) su via Cittadella della Salute per raggiungere l’ospedale Ca’ Foncello e i parcheggi a servizio dello stesso.

Sarà inoltre possibile raggiungere l’area “scalo Motta” per i veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico intermodale “strada-ferrovia”, dalla rotonda della tangenziale (S.R.53) uscita “via Antonio Borin”, percorrendo via Callalta, via Leonardo Da Vinci, via Umberto Sabata, via Bivio Motta e viceversa mentre da via Bivio Motta, percorrendo via Giacomo Zanella, viale Brigata Marche e via Bibano in direzione del comune di Carbonera. 

 

In caso di violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione verrà comminata una sanzione amministrativa da 163 a 658 euro così come previsto dal Codice della Strada (art. 7 comma 13 bis).

 

IMPIANTI TERMICI. Dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, dal lunedì alla domenica, verrà richiesto di adottare misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici

Con il livello “nessuna allerta” (livello verde), la temperatura media non potrà superare i 19°C (con tolleranza di +2°C) nelle residenze, negli uffici e nelle attività commerciali e i 17°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici delle attività industriali e artigianali. 

Saranno vietati l’utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con una classe di prestazione inferiore alle “3 stelle”. Con il livello di allerta arancio permarrà il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con una classe di prestazione inferiore alle “3 stelle” mentre con il livello di allerta rosso si arriverà fino alla classe di prestazione “4 stelle”. 

Dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, indipendentemente dal livello (verde, arancio, rosso) saranno vietate le combustioni all’aperto di materiale vegetale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di specifiche specie vegetali e i falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio eccezion fatta per i falò dell’Epifania o Panevin, qualora autorizzati, che dovranno avere dimensione massima di 3,5 metri di altezza e 3 metri di diametro.

Con il livello di allerta arancio e rosso sarà vietato lo spandimento di liquami zootecnici.