Fotovoltaico: la Consulta conferma il divieto - Notizie Plus

Il fotovoltaico nelle aree agricole torna al centro del dibattito dopo una decisione destinata a incidere su progettisti, imprese e amministrazioni pubbliche. Con la sentenza n. 127 del 16 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di installare pannelli fotovoltaici poggiati direttamente sul terreno agricolo è conforme alla Costituzione. La pronuncia chiarisce inoltre che il criterio decisivo non è l’utilizzo concreto del fondo, ma la sua classificazione urbanistica.

La decisione rappresenta un punto di riferimento per chi opera nel settore delle energie rinnovabili, perché definisce con maggiore certezza quali progetti di fotovoltaico possono essere autorizzati e quali, invece, non risultano compatibili con la normativa vigente.

Fotovoltaico nelle aree agricole: cosa ha deciso la Corte Costituzionale

La vicenda nasce dal ricorso presentato da alcune società del settore energetico contro il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, relativo all’individuazione delle aree idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le aziende contestavano il divieto introdotto dal Decreto-Legge n. 63/2024, poi richiamato dal Decreto Legislativo n. 190/2024, sostenendo che limitasse eccessivamente lo sviluppo degli impianti solari.

Con la sentenza n. 127/2026, la Consulta ha però respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale, confermando che il legislatore può limitare l’installazione dei moduli collocati direttamente sul terreno agricolo per tutelare il suolo e il paesaggio.

Perché l’agrivoltaico rimane consentito

La sentenza precisa un elemento fondamentale: il divieto non riguarda tutte le tecnologie solari.

Resta infatti possibile realizzare impianti di agrivoltaico, purché i moduli siano installati in posizione sufficientemente elevata da consentire la prosecuzione delle attività agricole e pastorali.

Secondo la Corte Costituzionale, questa soluzione permette di conciliare la produzione di energia rinnovabile con la salvaguardia della funzione produttiva dei terreni agricoli.

La normativa più recente, introdotta dal D.Lgs. n. 190/2024 dopo le modifiche del 2025, richiede inoltre che venga asseverato il mantenimento di almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile.

Aree agricole: conta la destinazione urbanistica, non l’uso del terreno

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la definizione dei terreni interessati dal divieto.

La Corte stabilisce che ciò che rileva è esclusivamente la classificazione urbanistica del fondo. Se un terreno risulta inserito in zona agricola dagli strumenti urbanistici, il divieto si applica indipendentemente dal fatto che il terreno sia coltivato, lasciato incolto oppure temporaneamente inutilizzato.

Questa interpretazione offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori economici sia agli uffici tecnici comunali, evitando valutazioni variabili basate sulle condizioni momentanee del fondo.

Perché il divieto è stato ritenuto legittimo

La Consulta evidenzia che la promozione delle energie rinnovabili costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale ed europeo, ma non rappresenta un valore assoluto.

Accanto alla transizione energetica esistono infatti altri interessi pubblici meritevoli di tutela, come la conservazione del suolo agricolo, la continuità delle coltivazioni e la protezione del paesaggio.

Per questo motivo il divieto viene considerato proporzionato. Gli operatori mantengono infatti la possibilità di investire nell’agrivoltaico, tecnologia ritenuta compatibile con la destinazione agricola dei terreni.

Le deroghe previste dalla normativa

Il divieto non interessa tutte le situazioni.

La disciplina continua infatti a prevedere specifiche deroghe, tra cui:

  • cave e discariche esaurite;
  • sedimi delle grandi infrastrutture;
  • alcuni interventi collegati alle Comunità Energetiche Rinnovabili;
  • progetti finanziati dal PNRR;
  • procedimenti autorizzativi già avviati prima dell’entrata in vigore della norma, che beneficiano della clausola di salvaguardia.

Si tratta di eccezioni già individuate dal legislatore per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili senza compromettere il consumo di nuovo suolo agricolo.

Fotovoltaico: cosa cambia per imprese, progettisti e Comuni

Dal punto di vista operativo, la sentenza elimina molti dei dubbi interpretativi che avevano accompagnato l’entrata in vigore della normativa.

Chi intende sviluppare nuovi impianti fotovoltaici dovrà verificare innanzitutto la destinazione urbanistica del terreno. Se il fondo è classificato come agricolo, non sarà possibile installare pannelli poggiati direttamente sul suolo, mentre resterà percorribile la strada dell’agrivoltaico conforme ai requisiti di legge.

Per progettisti, tecnici comunali e operatori del settore, la pronuncia rappresenta quindi un riferimento destinato a incidere sulle future autorizzazioni e sull’individuazione delle aree realmente idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per approfondire le novità normative sul fotovoltaico è possibile consultare anche il nostro articolo “Agrifotovoltaico in Veneto: opportunità, rischi e regole per difendere territorio e agricoltura

Ulteriori informazioni sulla sentenza e sulla disciplina delle fonti rinnovabili sono disponibili anche sul portale della Corte Costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/.