Fusina, i terreni agricoli contaminati da metalli pesanti
Fusina, i terreni agricoli contaminati da metalli pesanti

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Mestre ha elevato una sanzione amministrativa di 1.752.000,00 euro a carico dell’Amministratore Unico di una Società in qualità di
trasgressore e della Società stessa in qualità di obbligata in solido per infrazioni al Testo
Unico Ambientale.

La vicenda

Dagli accertamenti è risultato che il predetto Amministratore Unico, nonostante fosse
venuto ufficialmente a conoscenza, anni orsono, del diffuso stato di contaminazione in cui
versavano i terreni allora acquistati in località Fusina del Comune di Mira dalla Società che
rappresenta, situati in aree ad uso agricolo destinate principalmente a colture di tipo
seminativo, ometteva di comunicarlo agli Enti interessati (Regione Veneto, Città
Metropolitana, Comune di Mira), violando così gli specifici obblighi previsti dal T.U.A. finalizzati ad attuare la messa in sicurezza del sito inquinato.

I metalli pesanti nei terreni

I rapporti di prova delle analisi allora effettuate evidenziavano una forte contaminazione
da idrocarburi e metalli pesanti quali Zinco, Arsenico, Cadmio, Piombo, Stagno, Mercurio,
Cobalto e Rame, la cui presenza supera i valori limite definiti dal T.U.A.. Nelle acque
prelevate sul fondo della laguna la concentrazione di inquinanti è risultata, in diversi
campioni, anche di tre ordini di grandezza superiori ai limiti di legge.
La contaminazione storica è presumibilmente attribuibile a rifiuti costituiti da materiale da
demolizione e fanghi, prodotti a partire dal secondo dopoguerra dal Polo Industriale di
Porto Marghera ed utilizzati per imbonire tali aree.

Gli obblighi del T.U.A. 

In tali casi la normativa ambientale prevede che al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito o anche all’atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione, il responsabile dell’inquinamento metta in opera entro
ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione
agli Enti interessati.
Sono previsti specifici obblighi anche a carico del proprietario o del gestore dell’area, non
responsabili dell’inquinamento, che rilevino il superamento o il pericolo concreto e attuale
del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC).

La maximulta

Nel caso in esame il proprietario nonché gestore dell’area, benché non gli si possa
attribuire la responsabilità sulla contaminazione specifica, non ha provveduto ad attuare le
misure di prevenzione ovvero ad effettuare la prevista comunicazione agli enti
territorialmente competenti e per tale omissione il Nucleo Carabinieri Forestale di Mestre
ha proceduto alla contestazione di una sanzione amministrativa pari a € 1.752.000,00
(calcolata secondo la normativa vigente che prevede un minimo e un massimo per ogni
giorno di ritardo dall’avvenuta conoscenza della contaminazione).